Tutela del cliente

Bonus sociale
Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.
Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.
Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito: ‘Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.’
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530;
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000;
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.). Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Quali bonus vengono erogati automaticamente? Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto vengono erogati automaticamente:
- il bonus elettrico per disagio economico,
- il bonus gas
- il bonus idrico
Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).
Per maggior informazioni ed approfondimento clicca qui
Servizio di Conciliazione
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità, per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo. In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Per maggiori informazioni clicca qui
Costituzione in mora e indennizzi
In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento.
I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate. GAN Energia si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 CC (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, GAN Energia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte GAN Energia, e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento. GAN Energia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della Fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da GAN Energia.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, GAN Energia ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. Decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, GAN Energia potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della Fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile), GAN Energia avrà facoltà di richiedere l’interruzione della Fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore. Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che GAN Energia sosterrà per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di GAN Energia. GAN Energia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:
- non sia stata effettuata da GAN Energia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
- il Cliente abbia comunicato a GAN Energia l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
- l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GAN Energia e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- GAN Energia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Energia Elettrica e/o Gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della Fornitura, GAN Energia avrà diritto di risolvere il Contratto e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la Fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la Fornitura di Energia Elettrica.
GAN Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a: a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità.